Conti giudiziali

25 Settembre 2025

Da qualche tempo, le sezioni regionali della Corte dei conti hanno cominciato a sollecitare gli Uffici scolastici regionali – che a loro volta hanno provveduto a sollecitare le scuole – su un adempimento che ha colto di sorpresa le istituzioni scolastiche: la presentazione e il deposito dei conti giudiziali. 

L’adempimento, in realtà, è disciplinato dagli articoli 137 e seguenti del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, norme che dispongono che la Corte dei conti giudichi sui conti degli agenti contabili di tutte le pubbliche amministrazioni, fra le quali rientrano anche le scuole. Tale giudizio è correlato alla disposizione di cui agli articoli 97, secondo comma, e 100, secondo comma, della Costituzione che richiedono di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, affidando alla Corte dei conti il controllo sulla gestione finanziaria dello Stato e degli enti a cui esso contribuisce in via ordinaria. 

È opportuno rilevare che l’articolo 1, comma 143 della legge n. 107/2015 aveva previsto che, nel modificare il Regolamento approvato con D.I. n. 44/2001, si provvedesse, fra l’altro, anche all’armonizzazione dei sistemi contabili, in applicazione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 91/2011. L’articolo 55, comma 4 del D.I. n. 129/2018 aveva poi stabilito che tale armonizzazione si sarebbe realizzata con un successivo decreto, mai adottato. 

La mancata armonizzazione dei sistemi contabili delle scuole con quelli delle altre pubbliche amministrazioni determina evidentemente molti problemi sui quali il Ministero, a nostro parere, è chiamato a pronunciarsi. Per l’ANP è necessario che le scuole ricevano al più presto istruzioni precise da parte dei competenti uffici ministeriali. Gli UU.SS.RR., infatti, si sono limitati a una mera trasmissione alle scuole delle missive della Corte dei conti, quando – più opportunamente – avrebbero dovuto fornire gli indispensabili chiarimenti operativi. 

Nelle more, per venire incontro alle istanze dei colleghi, indichiamo di seguito gli adempimenti richiesti: 

  • comunicazione alla Corte dei dati identificativi degli agenti contabili tenuti alla presentazione del conto giudiziale. Tali dati confluiscono nell’anagrafe degli agenti contabili, da tenere costantemente aggiornata. Si evidenzia che, nelle istituzioni scolastiche, l’agente contabile va individuato nel direttore SGA, in qualità di responsabile del fondo economale nonché di consegnatario dei beni (articoli 21 e 30 del D.I. n. 129/2018), mentre il dirigente scolastico è preposto alla parificazione del conto, dopo che esso sia stato verificato dai Revisori dei conti 
  • presentazione del conto giudiziale, da parte dell’agente contabile ovvero del direttore SGA, all’amministrazione di appartenenza, quindi al dirigente scolastico, per la parificazione 
  • deposito del conto giudiziale nella segreteria della sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti, da effettuarsi per via telematica mediante la piattaforma SIRECO. 

Al deposito del conto segue il relativo giudizio che, se non vengono rilevate irregolarità, comporta il discarico del conto stesso. In caso contrario, la Corte apre una fase dibattimentale per accertare eventuali responsabilità erariali. 

Vogliamo rassicurare i nostri iscritti: la presentazione e il deposito dei conti giudiziali, che apparentemente potrebbero sembrare adempimenti complessi, si sono fortunatamente rilevati, nelle istituzioni scolastiche che vi hanno già provveduto, di agevole realizzazione. 

L’ANP chiede, in ogni caso, che il Ministero fornisca nell’immediato alle istituzioni scolastiche indicazioni uniformi per l’intero territorio nazionale.  

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