Mobilità 2023/24, resta il nodo dei vincoli ma quali potrebbero essere i cambiamenti per le precedenze Legge 104/92?

Nel pomeriggio di oggi, 23 novembre, si è svolto un ulteriore incontro tra rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e sigle sindacali per il rinnovo del CCNI 2022/25, in base a cui si disciplineranno i movimenti del personale docente, educativo e ATA del prossimo anno scolastico. Ancora non si è giunti a nessun accordo per quanto riguarda la questione del vincolo triennale, infatti l’attenzione della riunione si è concentrata sulle precedenze scaturite dalla Legge 104/92: quali potrebbero essere i possibili cambiamenti per la mobilità 2023/24?
Resta da risolvere la questione dei vincoli
Sono proseguite le trattative tra ministero e sindacati per rinnovare il CCNI 2022/25: presto si dovrà giungere all’approvazione di un contratto, dal momento che l’Amministrazione ha più volte sottolineato l’intenzione di anticipare i movimenti per la mobilità 2023/24 alle ultime due settimane del prossimo mese di febbraio. Ancora, tuttavia, resta da sciogliere il nodo per quanto riguarda la questione dei vincoli di permanenza di durata triennale: ricordiamo, infatti, che, al momento, sono sottoposti a tale vincoli tutti i docenti neo immessi in ruolo a settembre 2023 in base al DL 36/2022: i sindacati hanno dimostrato il proprio disappunto in merito, ma al momento non si è raggiunto nessun accordo e la faccenda potrebbe trovare risoluzione con un chiarimento di natura politica.
Possibili cambiamenti in merito alle precedenze Legge N. 104/92 sulla mobilità 2023/24
L’attenzione dell’incontro, come detto, invece si è concentrata sulle precedenze dei beneficiari della Legge 104/92: la modifica della suddetta legge per quanto riguarda il referente unico che è chiamato ad assistere il genitore, infatti, dovrebbe apportare cambiamenti anche al meccanismo delle precedenze per i figli caregiver dei genitori. Ne scaturirebbero conseguenze anche per la prossima mobilità 2023/24, così come il sindacato FCL CGIL ha spiegato in un comunicato: “Appare necessario, infatti, aggiornare l’art.13 del CCNI in tema di precedenze per adeguarlo alla previsione del D.Lgs 105/22 laddove si supera il principio del referente unico dell’assistenza al disabile grave.
È un punto di forte impatto su due aspetti del CCNI, sia in considerazione che la precedenza consente l’accesso ad un movimento con priorità verso il comune interessato, sia in quanto deroga all’obbligo di permanenza per il beneficiario altrimenti vincolato, che può così presentare domanda di trasferimento”.
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