Assenze per malattia dei docenti precari. Il Tribunale di Grosseto riconosce il diritto all’intero trattamento economico

Com’è noto, il CCNL di comparto del personale scuola disciplina in modo diverso la retribuzione per le assenze per malattia, in base alla natura temporanea o meno del rapporto di lavoro.
La disciplina contrattuale delle assenze del personale scolastico
Per il personale di ruolo- in caso di malattia- è previsto il seguente trattamento economico:
a) intera retribuzione per i primi nove mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi;
c) 50% della retribuzione per ulteriori 6 mesi.
Il personale con contratto a tempo determinato – sempre che sia stato assunto per una supplenza annuale (o fino al termine delle attività didattiche)- ha invece diritto alla retribuzione per intero solo per il primo mese di assenza; nel secondo e terzo mese, la retribuzione viene ridotta al 50%.
Trascorso tale periodo, il personale precario avrà diritto esclusivamente alla conservazione del posto senza assegni, per un
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