Assegno unico, nuovo messaggio INPS su integrazioni e compensazioni competenze

Assegno unico e universale per i figli, l’INPS ha pubblicato il nuovo messaggio N. 1947 avente come oggetto ‘Assegno unico e universale per i figli a carico. Integrazioni e compensazioni competenze anno 2022 e anno 2023’. Nel nuovo messaggio si fa riferimento alla circolare N. 23 del 9 febbraio 2022 dove veniva precisato che l’Istituito Nazionale di Previdenza Sociale avrebbe operato un conguaglio alla fine dell’anno di riferimento dell’AUU che, si rammenta, decorre dal mese di marzo di ciascun anno fino al mese di febbraio dell’anno successivo. 

Assegno unico e universale per i figli, novità INPS con il messaggio N. 1947 su integrazioni e compensazioni competenze 2022 e 2023

Con il nuovo messaggio, INPS comunica che è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023. A seguito di tale rielaborazione, sono state determinate alcune compensazioni, che hanno dato luogo a importi da erogare in favore del richiedente l’assegno (cosiddetti “conguagli a credito”) o a somme che sono state erogate indebitamente e che quindi devono essere oggetto di recupero (cosiddetti “conguagli a debito”). 

In aggiunta alle variazioni della DSU, che rappresenta il caso più frequente, il ricalcolo viene effettuato anche a seguito delle seguenti motivazioni, descritte di seguito in via non esaustiva: 

  • liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio; 
  • maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita (confronta la circolare n. 41 del 7 aprile 2023); 
  • importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati; 
  • conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022; 
  • eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore; 
  • rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili introdotte dal decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122; 
  • ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo (confronta il paragrafo 2 del messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022); 
  • ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 230/2021 (confronta il messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022); 
  • importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni). 

Qualora per effetto di una o più ipotesi, come sopra descritte, si dia luogo a una revisione degli importi dell’AUU con integrazione delle somme in favore del cittadino, le medesime somme sono state poste in liquidazione, in aggiunta alle quote ordinariamente percepite, a partire dalla rata del mese di aprile 2023. A partire sempre dalla mensilità di aprile 2023, si è proceduto anche al recupero delle somme indebitamente erogate, privilegiando la compensazione degli importi, laddove possibile, con le rate future. 

Al riguardo, infatti, si rinvia ai principi generali dettati dalla determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017, che seppure attinente agli indebiti di natura pensionistica, può essere parimenti applicata per quanto attiene le modalità di recupero dell’AUU in compensazione. Sulla base della citata determinazione presidenziale, al fine del recupero in compensazione degli indebiti, la “compensazione con i crediti” ha natura prevalente rispetto alle altre forme di recupero diretto e la scelta di tale modalità di recupero prescinde dalla quantificazione dell’indebito accertato. 

Inoltre, sempre nel rispetto di quanto stabilito con la menzionata determinazione, la trattenuta teorica massima viene effettuata nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata e non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro. Infine, in linea teorica, il numero delle trattenute può arrivare sino a 72 rate e sulla base di quanto stabilito in materia di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e, in via analogica, applicabile all’AUU può riguardare esclusivamente importi a debito relativi all’AUU e non anche debiti ascrivibili ad altre prestazioni (cfr. l’art. 23 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797). Riportiamo qui di seguito il testo integrale del nuovo messaggio pubblicato dall’INPS sull’assegno unico e universale per i figli.

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Assegno unico universale figli disabili: tabelle importi, ISEE ed esempi di calcoloDisabili.com del 13/04/2023

Nella nuova circolare, l’INPS dà istruzioni sulle maggiorazioni e altre novità previste per l’assegno unico universale per figli con disabilità: dalla necessità di presentare la DSU alle specifiche sulle tempistiche di erogazione degli assegni, con esempi di calcolo e casistiche

Come abbiamo avuto modo di comunicare, tra le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), ed entrate in vigore a gennaio, ci sono stati anche interventi riguardanti l’Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico. In particolare, all’articolo 1, commi 357 e 358, della legge di Bilancio 2023, sono state apportate modifiche agli articoli 4, 5 e 6 del predetto decreto legislativo.Nella sua circolare numero 41, pubblicata il 7 aprile, l’INPS torna a dare ragguagli e specifiche, a poca distanza dalla messa a disposzione di uneADV simulatore di calcolo dell’assegno unico che si può utilizzare per comprenedere l’importo effettivo percepibile, sulla base delle specifiche delle singole condizioni familiari, reddituali e patrimoniali.

AUMENTI E NOVITÀ INTRODOTTI DALLA LEGGE DI BILANCIOTali modifiche hanno previsto l’aumento degli importi dell’Assegno unico e universale, a partire dalla mensilità di gennaio 2023, per specifiche casistiche, ovvero:– sono aumentati del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno.– sono aumentati del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale anche per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, annualmente adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita.– è stato inoltre aumentato del 50% anche l’importo della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli a carico.Inoltre, la legge di Bilancio 2023, all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, ha reso strutturale, a regime, l’aumento degli importi in favore dei nuclei con figli disabili che erano stati previsti, limitatamente all’annualità con competenza 2022. Con riferimento ai predetti nuclei familiari, viene esteso in via transitoria fino al 2024 anche l’incremento in misura fissa della maggiorazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, ove spettante, previsto dal comma 9-bis del medesimo decreto legislativo.

La circolare INPS entra nel merito delle varie casistiche: noi qui ci concentriamo sulle specifiche relative i nuclei con figli disabili, rimandando alla lettura della circolare completa per approfondimenti per le altre tipologie di casi analizzati dall’Istituto.

ASSEGNO UNICO FIGLI DISABILI NEL TEMPOCon riferimento ai figli disabili, il decreto legislativo n. 230/2021 ha inizialmente previsto un trattamento in base all’età, riconoscendo per i disabili con età fino a 18 anni, importi più elevati dell’Assegno unico e universale e delle relative maggiorazioni.Successivamente il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122[7], limitatamente all’annualità in competenza 2022, ha previsto la concessione dell’Assegno unico e universale nella medesima misura per ciascun figlio disabile, a prescindere dall’età, nonché l’equiparazione ai figli minorenni disabili dei figli disabili maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui al comma 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.Il medesimo decreto-legge ha altresì introdotto, sempre limitatamente all’annualità in competenza 2022, un incremento della maggiorazione transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo, che è pari a 120 euro per i nuclei in cui è presente un figlio a carico con disabilità (cfr. il comma 9-bis del citato articolo 5). 

ASSEGNO UNICO FIGLI DISABILI: COSA è PREVISTOLa legge n. 197/2022 ha reso strutturali le novità introdotte con il decreto-legge n. 73/2022. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023:–  ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;– le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.Inoltre, l’incremento della maggiorazione transitoria di 120 euro per i nuclei in cui è presente un figlio a carico con disabilità (di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021), è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024.In merito all’ultimo punto, INPS precisa che tale incremento si applica senza subire decurtazioni alle maggiorazioni transitorie di cui all’articolo 5, comma 1[8], del decreto legislativo n. 230/2021, per le quali è, invece, prevista la graduale riduzione nel seguente modo:a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022; b) per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023;c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

ESEMPI DI CALCOLONella sua circolare, l’INPS presenta anche alcune casistiche come esempi utili per comprendere il meccanismo delle maggiorazioni.Esempio – Nucleo con 3 figli: 2 minorenni (di età superiore a 3 anni) di cui uno con disabilità grave, e uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni che frequenta un corso di laurea. Il nucleo è in possesso di un ISEE 2023 pari a 20.000 euro. Importi spettanti:-169,70 euro per ciascun figlio minorenne;-82,60 euro per il figlio maggiorenne;-102,70 euro per il figlio minorenne con disabilità grave;-81 euro a titolo di maggiorazione per figlio ulteriore al secondo.Il totale mensile spettante ai sensi dell’articolo 4 sarà pari a 605,70 euro.Al totale di cui sopra, vanno aggiunte, ove ne ricorrano i presupposti, l’eventuale maggiorazione transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e l’incremento di tale maggiorazione, di cui al comma 9-bis del medesimo articolo 5, di importo pari a 120 euro per la presenza del figlio disabile nel nucleo.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISEEA partire dal 1° marzo 2023, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di Assegno unico e universale all’INPS entro il 28 febbraio 2023, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l’onere di ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell’Assegno medesimo per tutto il periodo 2023. Ma si segnala che è comunque necessario presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), la cui validità è sempre annuale.INPS rende noto che per la presentazione dell’ISEE è in corso di rilascio il nuovo Portale Unico ISEE, che consentirà di presentare l’ISEE online, anche in modalità precompilata. Con il nuovo Portale sono state unificate, in un solo punto di accesso, le varie modalità di acquisizione dell’ISEE (precompilato e non precompilato) e lo stesso sostituirà tutti i portali preesistenti.  

TEMPISTICHE ISEEPer espressa disposizione normativa, fanno eccezione al principio generale gli importi dell’Assegno unico e universale relativi ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. In tale caso, infatti, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, l’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 230/2021, in deroga alla disciplina generale in materia di ISEE, indica che si potrà fare riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre dell’anno precedente per calcolare le predette rate di gennaio e febbraio, benché tale ISEE sia scaduto.

IMPORTI, ISEE E CONGUAGLITenuto conto di ciò, l’INPS procederà in linea generale a calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022.Per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023, al fine di determinarne i relativi importi spettanti, sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.Al riguardo, INPS chiarisce che, qualora al momento della domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non sia stato ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, fermo restando che se l’ISEE venisse presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi più elevati della prestazione e i relativi  arretrati. 

ESEMPIRivalutazione annuale dell’importo dell’Assegno unico e universale e delle soglie ISEE

Gli importi dell’assegno spettanti per l’annualità 2023 sono determinati tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 11, del decreto legislativo n. 230/2021, ai sensi del quale l’assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per i nuovi importi dell’assegno e le relative soglie ISEE aggiornate sulla base del comunicato ISTAT del 17 gennaio 2023, si rinvia all’Allegato n. 1 della circolare con le tabelle assegno unico 2023.Per approfondire: Circolare numero 41 del 07-04-2023

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