La bocciatura alla scuola “media” deve essere un fatto eccezionale. A dirlo i giudici, sentenza

Di Avv. Marco Barone

Nella sentenza in commento della giustizia amministrativa dei ricorrenti in qualità di genitori hanno impugnato, con richiesta di annullamento, gli atti con i quali l’Istituzione scolastica ha disposto la non ammissione del predetto studente, frequentante la prima classe della scuola media inferiore, alla classe successiva. Vediamo cosa ha deciso il TAR con la sua sentenza N.00007/2022 (Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta del 1-2-22).

La questione
Per il Ministero dell’istruzione con circolare del 20 ottobre 2017, nell’offrire una propria lettura dell’art. 6 d. lgs. n. 62 del 2017, ha affermato che «l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva

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