Sono obbligato a presentare domanda di ferie? Può la scuola assegnarle d’ufficio ai precari durante la sospensione delle lezioni? Ecco cosa dice la Cassazione

Di Simone Lo Presti

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, con particolare attenzione alla differenza tra i due tipi di contratto, le modalità di fruizione delle ferie e l’eventuale indennità sostitutiva: questi i temi centrali dell’approfondimento con l’avv. Walter Miceli.

Accade che alcune scuole assegnino d’ufficio le ferie ai docenti con contratto a tempo determinato durante il periodo di sospensione delle lezioni. Questo ha sollevato interrogativi sulla legittimità di tale pratica. Per rispondere a queste domande e fornire chiarezza sull’argomento, la redazione di Orizzonte Scuola ha organizzato un approfondimento con l’avvocato Walter Miceli (rivedi qui la diretta).

La disciplina delle ferie per i docenti

La disciplina delle ferie per i docenti di ruolo e a tempo determinato è regolata dalle stesse norme, sebbene ci sia una

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La Carta del docente spetta ai precari? La questione finisce in Cassazione, i 4 quesiti ai quali dovrà rispondere. Cosa può accadere. INTERVISTA a Walter Miceli

Di Vincenzo Brancatisano

La Carta del docente finisce in Cassazione. Dopo l’ordinanza di maggio 2022 con la quale la Corte di Giustizia di Lussemburgo ha stabilito che è illegittimo non riconoscere ai docenti non di ruolo la Carta del docente di 500 euro annui, introdotta con la Buona Scuola nel 2015, anche la Suprema Corte italiana si dovrà pronunciare nei prossimi giorni. Questo perché il Tribunale di Taranto, presso cui i legali del sindacato Anief stanno patrocinando alcuni dei tantissimi ricorsi – se ne stimano almeno 20.000 in tutta Italia, considerando i ricorsi seguiti da altri sindacati e studi legali privati – ha preso un’iniziativa che sta facendo discutere.

I fatti
Dopo l’ordinanza citata della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ottenuta dai legali dell’Anief il 18 maggio dello scorso anno, i Tribunali del lavoro di tutta Italia hanno accolto migliaia di ricorsi, attribuendo anche per i servizi prestati a tempo determinato il beneficio della carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro all’anno. Alcuni Tribunali, pur riconoscendo il diritto all’attribuzione della carta del docente, hanno peraltro cercato di limitare l’esborso a carico delle casse statali sostenendo che il beneficio potrebbe essere attribuito solo ai docenti che hanno lavorato per almeno 5 mesi oppure affermando che la carta docente avrebbe natura retributiva, per cui il docente che non si sia immediatamente rivolto al Tribunale potrebbe ottenere solo 2.500,00, ossia la carta docente degli ultimi 5 anni.
I 4 quesiti
Considerato che l’art. 1 della Legge n. 107 del 2015 precisa che “la somma di cui alla Carta docente non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile”, il Tribunale di Taranto ha preso un’iniziativa che sta impensierendo gli studi legali e i sindacati che sostengono in giudizio i precari che hanno agito per farsi riconoscere le spettanze. In sostanza, il Tribunale pugliese, utilizzando uno strumento da poco introdotto dalla Riforma Cartabia, il cosiddetto rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ha inviato alla Suprema Corte di legittimità quattro quesiti in merito al diritto alla Carta del docente, le cui risposte potrebbero in qualche modo orientare, sia pure non in maniera sostanziale, i giudici di merito. Lo scopo del rinvio pregiudiziale è quello di fornire ai giudici di merito in tempi brevi un determinato principio di diritto necessario per la corretta decisione delle cause: un modo per sondare fin da subito – senza dovere attendere il successivo grado di giurisdizione di legittimità – l’orientamento della Cassazione in merito a una determinata questione. Nel caso che stiamo esaminando – peraltro è la seconda volta che viene utilizzato questo nuovo istituto, la prima istanza è stata sollevata dalla Corte d’Appello di Napoli in altra materia – i giudici tarantini hanno chiesto alla Corte di Cassazione di chiarire:

se la carta docente debba essere attribuita anche per le supplenze brevi oppure soltanto per le supplenze di durata pari o superiori ai 150 giorni;

se il bonus abbia natura retributiva oppure di mera reintegrazione di un importo speso nell’interesse del datore di lavoro;

se l’attribuzione della carta docente consista in una obbligazione di fare, azionabile entro il termine di prescrizione di 10 anni, oppure in una mera obbligazione pecuniaria, richiedibile entro l’inferiore termine di 5 anni;

se la carta possa essere riconosciuta anche ai docenti già cessati in via definitiva dal servizio, in quanto concretizzante il diritto ad un mero beneficio pecuniario, oppure richieda che il dipendente sia ancora in servizio con un contratto a tempo determinato o possa almeno essere riassunto, in quanto iscritto nelle GPS.

Cosa potrebbe accadere
La Cassazione, dunque, dovrà pronunciarsi su questioni di indubbio interesse sul piano della corretta ricostruzione della fattispecie, ma i legali direttamente interessati alla vertenza finita in Cassazione con il rinvio pregiudiziale in questione sono del parere che il tutto “non potrebbe rimettere minimamente in discussione il diritto degli insegnanti a percepire la carta del docente”, anche in relazione ai servizi prestati con contratti a termine, “così come definitivamente riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dal consolidato orientamento della giurisprudenza di merito”. La difesa degli insegnanti in Cassazione sarà curata dallo stesso collegio difensivo che ha ottenuto la remissione della questione innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGUE), ossia dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri.
Avvocato Walter Miceli, è passato quasi un anno dall’ordinanza con cui la CGUE ha stabilito che la carta del docente spetta anche ai precari. Il Ministero intende estendere il beneficio a tutti gli insegnanti precari oppure occorrerà rivolgersi ai giudici?
“Il Ministero non ha ancora recepito la storica sentenza della CGUE e, quindi, chi ha lavorato con contratti a termine, per ottenere il bonus, dovrà necessariamente rivolgersi ai Tribunali del lavoro. La buona notizia, però, è che i ricorsi vengono accolti in tempi brevi, con attribuzione ai docenti anche degli arretrati per tutti i servizi prestati con contratti a termine”.
Il Ministero ha già eseguito le sentenze?
“Il Ministero, nel corso di una riunione con i dirigenti sindacali dell’Anief, si è impegnato a fare adeguare il software dell’applicazione web, per consentire a tutti i ricorrenti vincitori di spendere il bonus riconosciuto nelle sentenze. Qualora peraltro il Ministero dell’Istruzione non dovesse procedere sollecitamente all’accredito delle somme spettanti, si procederà all’esecuzione forzata delle sentenze, con conseguente commissariamento dell’amministrazione scolastica”.
E veniamo ai quesiti sollevati dal Tribunale di Taranto alla Corte di Cassazione. Il primo quesito riguarda la possibilità di attribuire il bonus anche per le supplenze di durata inferiore a 150 giorni. Sono tanti i docenti che non hanno questo requisito. Che cosa ne pensa?
“A questo riguardo ritengo che la carta del docente debba essere attribuita a tutti i docenti a termine, anche qualora abbiano insegnato per meno di 150 giorni. in quanto ai docenti precari deve essere garantito il medesimo trattamento riconosciuto ai docenti a tempo indeterminato. Considerato pertanto che il docente di ruolo percepisce la carta in misura piena pure nel caso in cui prenda servizio ad anno scolastico iniziato, riteniamo che anche l’insegnante a termine, che abbia insegnato per pochi giorni, abbia diritto all’assegnazione della carta docente. In contrario non mi pare possa obiettarsi che il supplente di breve durata non sarebbe comparabile al docente di ruolo, posto che è lo stesso legislatore a riconoscere l’equiparabilità delle supplenze brevi al servizio svolto con contratti fino al termine delle attività didattiche – mese di giugno – o annuali – fino al 31 agosto. L’art. 485 del TU sulla Scuola, infatti, stabilisce che in sede di ricostruzione della carriera va riconosciuta integralmente l’anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell’attività professionale dei docenti a tempo determinato, ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze brevi – ossia di durata inferiore a 150 giorni – , che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”.
Il secondo quesito riguarda la natura retributiva o di mera reintegrazione di un importo speso del bonus. Che cosa significano queste formule?
“La qualificazione della natura della carta docente risulta maggiormente complessa, anche se ritengo comunque preferibile l’interpretazione che nega la sua natura pecuniaria, non solo in quanto l’unica conforme al tenore dell’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015, che esclude espressamente la possibilità di qualificare la Carta come retribuzione accessoria, ma anche per il fatto che i docenti non ricevono somme in denaro, bensì dei meri titoli non monetizzabili, utilizzabili esclusivamente per soddisfare esigenze formative”.
Con il terzo quesito il Tribunale di Taranto chiede alla Cassazione se il diritto al riconoscimento del bonus si prescriva in 5 anni oppure in 10 anni. Anche qui la questione non è da poco, poiché le somme potrebbero lievitare.
“Ritengo più corretto applicare il termine di prescrizione ordinario di 10 anni, in quanto la citata legge 107 ha sostanzialmente previsto una delegazione di pagamento. Penso pertanto che configuri non tanto una obbligazione pecuniaria, bensì un’obbligazione di adempiere l’obbligo formativo, mediante la consegna al personale docente della carta elettronica ed accredito sulla stessa della somma di 500 euro per ciascun anno scolastico. Ritengo tuttavia che alla medesima conclusione si possa pervenire anche nell’ipotesi in cui si attribuisca alla carta natura mista formativo–retributiva. La Cassazione anche in tali ipotesi ha ritenuto prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale: si pensi per esempio all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, che ha natura sia risarcitoria che retributiva”.
La Cassazione dovrà infine chiarire anche la rilevanza o meno dell’eventuale definitiva cessazione dal servizio dell’insegnante precario. Insomma, chi è in pensione e coloro che nel frattempo avessero cambiato mestiere, oltre a tanti altri che si trovassero in sistuazioni simili, hanno diritto al riconoscimento della Carta del docente per il passato?
“Dall’evidenziata natura formativa consegue a mio parere che il dipendente cessato definitivamente dal servizio non possa più fruire della carta, ma solo richiedere il risarcimento dei danni subiti, per non avere avuto la possibilità di godere della stessa. Preciso però che l’unica cessazione del servizio rilevante e presa in considerazione dal Tribunale di Taranto è quella inerente alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo, per effetto del raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie, per passaggio ad altro ruolo o Amministrazione o per il raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. Viceversa, la cessazione del singolo rapporto a termine risulta inconferente ai fini dell’attribuzione della Carta, poiché costituisce un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può pertanto certo costituire contestualmente un elemento di esclusione dal beneficio della carta, considerato anche che il personale precario, per effetto dell’iscrizione alle GPS, ha l’automatica certezza di essere riassunto nei successivi anni”.
Veniamo agli effetti pratici di questa iniziativa del Tribunale di Taranto. Quanto tempo impiegherà la Cassazione per decidere e come influirà la decisione della Suprema Corte sulla prosecuzione dell’azione?
“La decisione della Corte sarà particolarmente veloce, in quanto lo scopo del rinvio pregiudiziale è proprio quello di fornire ai giudici di merito in tempi brevi il principio di diritto necessario per la corretta decisione delle cause. Ritengo peraltro che il rinvio pregiudiziale in esame non inciderà sulla prosecuzione delle azioni giudiziarie in quanto la giurisprudenza ha già affrontato le questioni poste dal Tribunale di Taranto, per cui dubito che tale remissione determinerà un rallentamento del contenzioso. In ogni caso, è bene ribadirlo, la decisione della Corte di Cassazione non metterà in discussione il diritto degli insegnanti a percepire la carta del docente anche in relazione ai servizi prestati con contratti a termine, così come ormai definitivamente riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea”.

Pubblicato in Diventare Insegnanti

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