Supplenze ATA, abrogato l’art. 59: un collaboratore scolastico potrà lavorare su posto AA solo se intero. “Così ci tolgono la possibilità di migliorare la nostra condizione”
Di redazione
E’ stata sottoscritta all’Aran il 14 luglio l’ipotesi di CCNL 2019-2021: tra le novità per il personale ATA l’abrogazione dell’articolo 59 del CCNL 2007. Nella sostanza rimane la possibilità per un ATA di svolgere supplenza su posto di profilo superiore ma solo se intero.
L’articolo 70 dell’ipotesi di CCNL 2019-2021:
Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di area superiore o – a parità di area – di diverso profilo professionale o
relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa
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