Trattamento integrativo da restituire e pagamenti in ritardo della scuola: chiarimenti

Di Patrizia Del Pidio

Per il trattamento integrativo vale il principio di cassa e non si può far valere, per il diritto, il lavoro svolto nel 2022 se retribuito nel 2023.

Il trattamento integrativo è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che si trovano a percepire un reddito complessivo annuo entro i 15.000 euro. In casi eccezionali, e quando le detrazioni spettanti sono superiori all’imposta versata, spetta anche al di sopra dei 15.000 euro. In ogni caso, il trattamento non spetta a chi ricade nella no tax area perchè, nel caso specifico, non essendo dovuta l’Irpef non può essere effettuato il taglio dell’Irpef versata. Rispondiamo, ora, alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:

Buonasera,

sono un’insegnante di scuola dell’infanzia a tempo determinato.

Nel 2022 sul mio CU mi è stato indicato quale reddito l’importo di

Continua la lettura su: https://www.orizzontescuola.it/trattamento-integrativo-da-restituire-e-pagamenti-in-ritardo-della-scuola-chiarimenti/ Autore del post: Orizzonte Scuola Fonte: http://www.orizzontescuola.it

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Ordinanza 29 maggio 2021 Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza

Ordinanza 21 maggio 2021 Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Ordinanza 21 maggio 2021 Linee guida per la gestione in sicurezza di attivita’ educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19.

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Per il trattamento integrativo vale il principio di cassa e non si può far valere, per il diritto, il lavoro svolto nel 2022 se retribuito nel 2023.

Il trattamento integrativo è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che si trovano a percepire un reddito complessivo annuo entro i 15.000 euro. In casi eccezionali, e quando le detrazioni spettanti sono superiori all’imposta versata, spetta anche al di sopra dei 15.000 euro. In ogni caso, il trattamento non spetta a chi ricade nella no tax area perchè, nel caso specifico, non essendo dovuta l’Irpef non può essere effettuato il taglio dell’Irpef versata. Rispondiamo, ora, alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:
Buonasera,
sono un’insegnante di scuola dell’infanzia a tempo determinato.
Nel 2022 sul mio CU mi è stato indicato quale reddito l’importo di 4985€ riferiti solo al primo semestre 2022; nella realtà ho prestato servizio a tempo determinato anche nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 per ulteriori redditi lordi di 5462€. Tali emolumenti mi sono stati però pagati integralmente solo a gennaio 2023.
Nella compilazione del mio 730 mi viene pertanto richiesta la restituzione integrale del trattamento in oggetto di 500€.E’ corretto che, a causa del tardivo accredito delle competenze ottobre-dicembre, debba essere penalizzata con la restituzione di quanto sopra? Ringraziando anticipatamente, resto in attesa di vostra cortese risposta.
Trattamento integrativo e principio di cassa
Per l’erogazione del trattamento integrativo si segue il principio di cassa, come d’altronde per ogni cosa dal punto di vista fiscale. Le somme vengono prese in considerazione solo nel momento che sono realmente percepite (o versate) dal contribuente. Di fatto, quindi, quanto da lei incassato a gennaio, anche se riferito a lavoro effettivamente svolto nel corso del 2022, entrerà nella dichiarazione dei redditi del 2023, che presenterà nel 2024.
Anche se questo le fa perdere il diritto al trattamento integrativo, e non solo a quello visto che risultando incapiente non ha avuto diritto neanche a portare spese in detrazione, purtroppo la fiscalità funziona in questo modo. Se quelle somme, ad esempio, le avessero comportato il superamento di uno scaglione di reddito per farla ricadere in quello successivo con la conseguenza dell’applicazione di una tassazione più alta, sarebbe stata la stessa cosa, e sarebbe stato fatto valere il principio di cassa anche in quel caso.
Se nel 2023 ha lavorato, ad esempio, i primi sei mesi, potrà contare anche sulle somme guadagnate nel 2022 per avere diritto alle eventuali detrazioni e al trattamento integrativo spettante, e andrebbe a recuperare quanto perduto lo scorso anno.

Consulenza fiscale

Invia il tuo quesito a [email protected]I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all’originalità del quesito rispetto alle risposte già inserite in archivio.

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Per il trattamento integrativo vale il principio di cassa e non si può far valere, per il diritto, il lavoro svolto nel 2022 se retribuito nel 2023.

Il trattamento integrativo è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che si trovano a percepire un reddito complessivo annuo entro i 15.000 euro. In casi eccezionali, e quando le detrazioni spettanti sono superiori all’imposta versata, spetta anche al di sopra dei 15.000 euro. In ogni caso, il trattamento non spetta a chi ricade nella no tax area perchè, nel caso specifico, non essendo dovuta l’Irpef non può essere effettuato il taglio dell’Irpef versata. Rispondiamo, ora, alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:
Buonasera,
sono un’insegnante di scuola dell’infanzia a tempo determinato.
Nel 2022 sul mio CU mi è stato indicato quale reddito l’importo di 4985€ riferiti solo al primo semestre 2022; nella realtà ho prestato servizio a tempo determinato anche nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 per ulteriori redditi lordi di 5462€. Tali emolumenti mi sono stati però pagati integralmente solo a gennaio 2023.
Nella compilazione del mio 730 mi viene pertanto richiesta la restituzione integrale del trattamento in oggetto di 500€.E’ corretto che, a causa del tardivo accredito delle competenze ottobre-dicembre, debba essere penalizzata con la restituzione di quanto sopra? Ringraziando anticipatamente, resto in attesa di vostra cortese risposta.
Trattamento integrativo e principio di cassa
Per l’erogazione del trattamento integrativo si segue il principio di cassa, come d’altronde per ogni cosa dal punto di vista fiscale. Le somme vengono prese in considerazione solo nel momento che sono realmente percepite (o versate) dal contribuente. Di fatto, quindi, quanto da lei incassato a gennaio, anche se riferito a lavoro effettivamente svolto nel corso del 2022, entrerà nella dichiarazione dei redditi del 2023, che presenterà nel 2024.
Anche se questo le fa perdere il diritto al trattamento integrativo, e non solo a quello visto che risultando incapiente non ha avuto diritto neanche a portare spese in detrazione, purtroppo la fiscalità funziona in questo modo. Se quelle somme, ad esempio, le avessero comportato il superamento di uno scaglione di reddito per farla ricadere in quello successivo con la conseguenza dell’applicazione di una tassazione più alta, sarebbe stata la stessa cosa, e sarebbe stato fatto valere il principio di cassa anche in quel caso.
Se nel 2023 ha lavorato, ad esempio, i primi sei mesi, potrà contare anche sulle somme guadagnate nel 2022 per avere diritto alle eventuali detrazioni e al trattamento integrativo spettante, e andrebbe a recuperare quanto perduto lo scorso anno.

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